La legge sul suicidio assistito come tradimento della ragione giuridica
Di Daniele Trabucco – Aldo Rocco Vitale
(Fonte: www.tempi.it )
Non è necessario che il Parlamento legiferi né è detto che una “buona legge” argini gli eccessi interpretativi. La compassione senza verità diventa sopraffazione.
Nel dibattito odierno sulla disciplina normativa del cosiddetto suicidio medicalmente assistito, si va consolidando una retorica pubblica che assume la necessità di una legge come presupposto assiomatico, postulando che il vuoto legislativo generi disordine, che l’eterogeneità territoriale imponga una uniformità e che la giurisprudenza costituzionale abbia tracciato, con la sentenza n. 242/2019 e con la perimetrazione recentemente stabilita nella pronuncia n. 66/2025, un solco a cui il Parlamento debba conformarsi.
Tale impostazione, espressa anche nell’articolo apparso su Tempi il 12 luglio 2025 e redatto da Raffaele Cattaneo, rivela un preoccupante scivolamento etico e teoretico, poiché la legge viene intesa non più quale ordinamento razionale della giustizia, ma come strumento tecnico di regolarizzazione di prassi sociali già in atto, persino quando esse si configurano come antigiuridiche nel loro stesso principio.
L’assenza di una legge non è un vuoto
La tesi secondo cui l’intervento del legislatore sarebbe oggi “necessario” per porre ordine in un panorama frammentato, presuppone erroneamente che il silenzio normativo equivalga a un’inadempienza.
In realtà, nel sistema costituzionale italiano, il principio di legalità non obbliga il legislatore a normare ogni comportamento umano, ma solo a farlo quando ciò risponda ai fini che l’ordinamento intenda perseguire.
Il diritto penale, in particolare, non è un catalogo di permessi e concessioni, ma una manifestazione selettiva della “ratio iuris” tesa a tutelare beni giuridici indisponibili tra i quali quello alla vita che “costituisce la matrice prima di ogni altro diritto, costituzionalmente protetto, della persona” (cfr. sentenza n. 238/1996).
L’assenza di una legge sul suicidio assistito, lungi dall’essere un vuoto, è l’affermazione implicita ma chiara del principio secondo cui la vita non può costituire oggetto di una pretesa autodistruttiva tutelata o facilitata dall’ordinamento, considerando peraltro la già vigente ampia griglia di norme: come, per esempio, la legge 219/2017 in tema di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento, nonché la legge 38/2010 in tema di terapie palliative.
Non c’è regolazione “neutra”
La già citata pronuncia della n. 242/2019 della Corte costituzionale ha senza dubbio inciso sull’art. 580 c.p., stabilendo l’area di non punibilità del soggetto che agevola l’intenzione suicidaria di un paziente che versi in una determinata condizione clinica.
Tuttavia, la Corte ha riconosciuto, al più, che in alcune ipotesi limite, l’irrogazione della sanzione penale potrebbe risultare sproporzionata, ma ciò non equivale a riconoscere una facoltà soggettiva alla morte (così sentenza n. 135/2024).
Come abbiamo altrove ribadito, infatti, ogni tentativo di presentare il mancato intervento del Parlamento come una “latitanza” viola così l’equilibrio tra i poteri dello Stato, riducendo la funzione legislativa a mera ratifica della prassi sociale o a recepimento delle sentenze e nega il carattere fondativo del principio personalista (art. 2 Cost.), il quale dovrebbe radicarsi ontologicamente nella vita, non nella volontà.
L’introduzione di una legge sul suicidio assistito, lungi dal costituire una “regolazione” neutra, si configurerebbe come un atto normativo intrinsecamente “iniquus”, cioè non conforme alla legge naturale razionale, come ha anche giustamente osservato Tommaso Scandroglio.
La morte come prestazione
Alla luce dell’insegnamento di Tommaso d’Aquino (Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 4), una “lex iniusta” non ha “vis” obbligatoria in foro conscientiae, e più ancora: cessa di essere legge in senso proprio, in quanto tradisce la “ratio legis”, che è la promozione del bene e la salvaguardia dell’ordine giusto.
Legiferare sull’assistenza al suicidio significherebbe istituire per legge un controsenso giuridico: la pretesa di un diritto soggettivo alla cessazione del proprio essere, con intervento cooperante dell’ordinamento giuridico.
Questo implicherebbe una funzione autonegativa del diritto, poiché il diritto verrebbe impiegato per legittimare la propria negazione: la morte come “prestazione”.
Piano inclinato
Ancora più insidioso è l’argomento secondo cui una legge “ben fatta” costituirebbe un argine agli eccessi interpretativi. Al contrario, l’esperienza giuridica dimostra che ogni normazione in materia bioetica apre inesorabilmente spazi alla manipolazione estensiva da parte della Corte costituzionale e della giurisprudenza ordinaria.
È sufficiente che la legge individui alcuni requisiti, malattia irreversibile, sofferenza intollerabile, capacità di autodeterminazione, perché essi diventino, nel tempo, categorie flessibili, permeabili, destrutturate.
Già oggi la dottrina discute l’estensione della non punibilità al caso di soggetti non fisicamente dipendenti da trattamenti salvavita ma affetti da gravi patologie degenerative. Domani si discuterà della depressione, poi dell’indegnità esistenziale e, infine, della libertà assoluta di cessare la vita.
Il diritto, privato della sua dimensione normativa oggettiva, cede alla funzione antropoclastica della volontà, ove l’uomo non è più persona ma produttore e distruttore di sé stesso.
Morte come servizio pubblico
In tale orizzonte, anche la questione della disomogeneità tra Regioni risulta gravemente fuorviante. È vero che alcune Giunte regionali, come in Toscana e in Emilia-Romagna, hanno introdotto prassi regolative della morte assistita rispettivamente con legge e delibera, tuttavia, il rimedio a tali abusi di competenza non può essere una legge statale che ne consacri la legittimità.
Sarebbe come reagire all’evasione fiscale con la soppressione dell’obbligo tributario o con l’incapacità di sanzionare tutte le sottrazioni di beni mobili altrui legalizzando il furto.
La competenza legislativa esclusiva in materia penale (art. 117, comma 2, lett. l) Cost.) impone l’intervento statale non per consentire, bensì per impedire che la morte venga erogata come servizio pubblico.
Alla base della richiesta di una legge vi è, da ultimo, una concezione erronea del diritto e della libertà. Il diritto non è esercizio del desiderio individuale, né la libertà è la capacità di scegliere qualsiasi fine.
Autonomia senza giustizia
Il diritto positivo ha come criterio di validità la conformità alla legge naturale, la quale è partecipazione della legge eterna nella creatura razionale. La vita umana, essendo un bene intrinseco e non disponibile, non può mai essere oggetto di legittimazione normativa della sua soppressione, neppure in nome della compassione o dell’autonomia. La compassione senza verità diventa strumento di sopraffazione.
L’autonomia senza giustizia diventa ideologia di morte. Per questo, l’unico atto conforme al diritto, alla Costituzione e alla legge naturale, è non legiferare. In certi casi, il silenzio del legislatore è la più alta forma di fedeltà al diritto.
Come ammoniva Aristotele, il giusto non è ciò che ciascuno ritiene tale, ma ciò che corrisponde alla natura delle cose. E la natura della vita è il vivere, non il morire per volontà. Una legge sul suicidio assistito, ancorché benintenzionata, si porrebbe “contra naturam, contra Constitutionem et contra rationem iuris”.

